Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia
Legge 04.05.2009 n° 51 , G.U. 04.05.2009
1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono
essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica
sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della
Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i
comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle
rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con
le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in
particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del
compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i
giovani affinche' contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei
diritti di ogni essere umano.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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