Processo Penale
Non c’è l’obbligo di custodia in carcere per chi è accusato di stupro di gruppo
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, estendendo un principio giurisprudenzale della Corte Costituzionale.
Gli indagati per violenza sessuale di gruppo, anche ai danni
di un minore, non devono stare necessariamente in carcere, ma potranno
ottenere eventualmente anche gli arresti domiciliari.
Lo ha stabilito la terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4377/2012.
La Suprema Corte ha affermato che la possibilità di applicare misure
cautelari alternative alla custodia in carcere deriva da una precisa indicazione della Corte Costituzionale, che con la sentenza 265/2010, ha dichiarato illegittimo l’obbligo di disporre la custodia carceraria per reati attinenti la violenza sessuale.
I Giudici Ermellini hanno così precisato come l’unica interpretazione
possibile di quanto sancito dalla Consulta consisterebbe nell’estendere
la possibilità di applicare misure diverse dalla carcerazione preventiva
anche per gli indagati per il reato ex articolo 609 octies c.p.
E a nulla servirebbe la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo agli indagati del reato.
Effettivamente nella sentenza 265/10
la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il divieto di graduazione
delle misure cautelari con riferimento ai reati previsti dagli articoli
600-bis, 609-bis e 609-quater, n.1, c.p. – vale a dire prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con un minore – che era stato introdotto dal cosiddetto “decreto sicurezza”
(dl 11/2009 convertito dalla legge 38/2009). Secondo la Corte
Costituzionale, la norma risultava essere in contrasto con gli articoli 3
(uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione
della pena) della Costituzione. E per questo ha affermato la
possibilità di disporre misure alternative al carcere “nell’ipotesi
in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfate con altre misure“.
La Cassazione adesso estende il principio giurisprudenziale,
includendo il reato di violenza sessuale di gruppo tra quelli per i
quali è prevista la graduazione delle misure cautelati alternativa alla custodia in carcere.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la
sentenza del Tribunale del Riesame di Roma, che, confermando il carcere
per due giovani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti
di una ragazza , aveva dato per scontato l’obbligo di disporre la
custodia in carcere per gli indagati di fronti ai gravi indizi di
colpevolezza del reato ex articolo 609 octies Cp. Secondo il
ragionamento seguito dalla Cassazione, il principio affermato dalla
Consulta spiega che la disciplina delle misure cautelari è ispirata alla
filosofia del «minore sacrificio necessario» assicurato da meccanismi individualizzati di «pluralità graduata» che non ammettono né automatismi né presunzioni.
Se fossimo in presenza di gravi reati di mafia, spiega la Suprema
Corte richiamando la sentenza della Corte Costituzionale, avrebbe un
senso escludere altre misure cautelari alternative al carcere, come ha
affermato anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ma il decreto
sicurezza, introduce un obbligo che non può trovare riscontro nel nostro
sistema costituzionale: non è possibile, a parere della Consulta,
equiparare i reati sessuali ai delitti di mafia, ai fini
dell’applicazione delle misure cautelari; i primi, a differenza dei
secondi, di norma non presentano legami qualificati fra l’indagato e un
ambiente delinquenziale pericoloso, circostanza che impedisce il ricorso
a misure alternative al carcere.
Tuttavia la Corte sembra riconoscere ed apprezzare la ratio del dl 11/2009,
e cioè dare una risposta forte ( ovvero l’obbligo di carcerazione
preventiva ) all’allarme sociale diffusosi per il moltiplicarsi di
delitti a sfondo sessuale. Ma la necessità di reagire alle
pressioni dell’opinione pubblica non deve rientrare tra le funzioni né
tra le finalità della custodia preventiva. Il reato di cui
articolo 609 octies Cp, continua la cassazione, è costituito da elementi
essenziali molto simili a quelli per cui la Consulta ha cancellato il
divieto di misure alternative: la custodia cautelare in carcere, quindi,
non può essere la regola neppure per chi è fortemente sospettato di
aver partecipato a uno stupro di gruppo.
Il fascicolo torna adesso allo stesso giudice del Riesame, perchè
faccia una nuova valutazione, tenendo conto questa volta
dell’interpretazione estensiva data dalla Suprema Corte alla sentenza n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale.
Come prevedibile, infuria la polemica.
“E’ aberrante applicare misure alternative al carcere per lo
stupro di gruppo. La Cassazione ha lanciato una bomba ad orologeria
pronta ad esplodere e a depotenziare tale grave reato. Una donna che
vede negato il carcere per i suoi carnefici subisce una seconda violenza” afferma Alessandra Mussolini del Pdl. Di “ sentenza impossibile da condividere, contro le donne, che manda un messaggio sbagliato - parla invece Mara Carfagna, ex ministro per le Pari Opportunità - Le
aggravanti per i reati di violenza sessuale furono introdotte proprio
per evitare lo scempio della condanna senza un giorno di carcere per chi
commette un reato grave come questo“.
“Sentenza lacerante” è invece il commento di Barbara Pollastrini del Pd, mentre per la deputata del Pd Donata Lenzi la sentenza “sarà un’ulteriore spinta al silenzio per le donne che subiscono violenza“.



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