17 giugno 2013

VIOLENZA SULLE DONNE LE NUOVE NORME

Violenza sulle donne: le nuove norme 

Forse sono finiti gli anni del silenzio: con le nuove norme contro la violenza sulle donne, la polizia potrà procedere d'ufficio anche senza la denuncia della parte offesa
romA

Nuove norme a difesa delle donne da compagni violenti: il governo nel decreto annunciato per il sovraffollamento carcerario, che doveva approdare oggi al consiglio del ministri, ma che all’ultimo momento si è deciso di far slittare a martedì prossimo, ha inserito un lungo capitolo dedicato alla violenza domestica.  
Con una logica un po’ all’americana, senza andare a toccare più di tanto il codice penale, è la polizia che è chiamata a intervenire con strumenti inediti. In caso di lesioni personali, che attualmente sono punibili solo su querela della persona offesa, e come si sa non sono poi così tante le moglie che denunciano i mariti maneschi, si prevede che i questori possano intervenire in autonomia con un «ammonimento» al violento. Anche in assenza di querela.  
Sarà sufficiente che la polizia venga informata da qualcuno, che peraltro è garantito dall’anonimato, per chiamare d’ufficio il coniuge violento e intimargli di finirla con «tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare». Nè si dimenticano gli ex. Nell’ammonimento potranno cadere «attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Perché poi l’interessato capisca che non si scherza, il questore può chiedere al prefetto anche una misura accessoria: la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.  
Una ricaduta sul codice penale, però, questo «ammonimento» ce l’avrà. E notevole. In caso di reiterazione delle violenze domestiche, e il coniuge violento fosse stato ammonito a finirla, il giudizio può partire d’ufficio e senza dover aspettare la denuncia della vittima. Se poi si arrivasse a una condanna, per il condannato che a suo tempo non avesse rispettato l’ammonimento del questore, la pena è aumentata. Quando poi le violenze domestiche avvenissero nell’ambito di una famiglia di immigrati, la vittima potrà avere un permesso di soggiorno di carattere umanitario.  
Altra novità: aumentano le pene qualora violenza sessuale o atti persecutori siano effettuati nei confronti di donne in stato di disabilità psico-fisico anche temporanea oppure siano in stato di gravidanza. Ma si rivedono anche le norme sugli stalker. La tragica esperienza di questi mesi ha dimostrato che l’attenzione va spostata anche sui separati di fatto e non solo quelli separati legalmente. E rientra nello stalking anche la persecuzione commessa «attraverso strumenti informatici e telematici». Si rafforzano infine le sanzioni per chi viola «il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (ordinanze del giudice).  
Nel provvedimento non mancano poi norme specifiche contro il furto di rame. Ci sono nuove aggravanti se il furto è commesso ai danni di società di servizio pubblico quali Ferrovie o Telecom. Nasce un nuovo reato specifico: la frode con falsa identità, articolo 494 bis. Prevede la reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 10.000 euro per chi assume abusivamente un’identità altrui o fittizia «funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere, anche attraverso l’invio massivo di corrispondenza informatica ingannevole». Per chi si impadronisce dei dati identificativi altrui e li usa per fare acquisti, abbonamenti, accendere mutui, pagare beni e servizi, c’è la reclusione da 4 a 12 anni.  
Da ultimo, una storica aspirazione del ministero dell’Interno: disfarsi dell’immenso parco di automobili sequestrate. Se al termine di due anni il proprietario non dà segni di volere recuperare l’automezzo, o l’auto viene venduta oppure sarà rottamata. 

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